VACANZE


E’ possibile accedere alle procedure di conciliazione per le controversie di qualsiasi natura e valore insorte con un tour operator.
Potrà accedere alla procedura di conciliazione il consumatore che abbia già presentato, nei termini contrattuali o di legge, reclamo direttamente (o tramite l’Adoc) presso il tour operator o presso l’agenzia e ne abbia ricevuto una risposta non ritenuta soddisfacente o che non abbia ottenuto alcuna risposta trascorsi 60 giorni dal ricevimento del reclamo; che, in relazione all’oggetto della domanda di conciliazione, non si sia già rivolto alla magistratura e non abbia incaricato altri soggetti ad assisterlo o rappresentarlo.

Elenco Tour Operator aderenti all’accordo

 

 

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