07.07.2020
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BOLLETTE LUCE ACQUA E GAS: PRESCRIVIBILI “IN OGNI CASO” I CONSUMI SUPERIORI AI 2 ANNI
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VIAGGI CANCELLATI PER L’EMERGENZA COVID – 19
L’Unione Europea sollecita la garanzia dei rimborsi
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QUANTO NE SAI DI CONTRAFFAZIONE?
Compila il questionario del progetto “ NO ALLA CONTRAFFAZIONE”
leggi »L’ABI, l’associazione bancaria italiana, ha pubblicato lo scorso 15 maggio la lista aggiornata delle banche che hanno aderito alla Convenzione sottoscritta tra l’Abi e le sigle sindacali a fine marzo 2020. L’accordo permette ai lavoratori che percepiscono la Cassa Integrazione di chiedere l’anticipazione del trattamento salariale in attesa dell’ accredito dell’ INPS.
La cassa integrazione verrà anticipata dalla banca del lavoratore, erogando un importo complessivo massimo di € 1400,00 parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore della CIG), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale, e per una durata massima di sette mesi.Coloro che avrebbero diritto all’anticipazione bancaria sono i lavoratori che percepiscono le seguenti forme di integrazione salariale:
Precisiamo che inoltrare al proprio istituto bancario la richiesta per ricevere l’anticipo della cassa di integrazione non garantisce l’erogazione dell’anticipo stesso in quanto si tratta di una procedura soggetta a valutazione del merito creditizio da parte della banca. A seguire, i moduli da compilare per la presentazione della domanda che trovate in allegato insieme all’elenco delle banche aggiornato al 15 maggio 2020.
Ogni Modulo è composto da 4 allegati in cui è incluso l’elenco dei documenti che supportano la domanda. Nel momento in cui l’INPS erogherà l’integrazione salariale, l’istituto bancario potrà recuperare quanto anticipato. Tuttavia, se l’anticipazione della CIG fosse seguita da una mancata corrispondenza da parte dell’INPS dell’integrazione salariale per non conformità della domanda inoltrata dal datore di lavoro, il lavoratore dovrà restituire alla banca l’importo ricevuto. La banca invece, in rispetto della Convenzione sottoscritta dall’ABI, non addebita al lavoratore oneri ed interessi per la presa in carico della domanda.
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